1. Dopo l'articolo 156-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 156-ter. - (Assegnazione della casa familiare). - Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o in via definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dalla convivenza dei coniugi nella medesima casa.
Nell'emanare i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice deve tenere conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.
In presenza di figli nelle condizioni previste dal secondo comma, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli diventano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza di figli, il giudice, procedendo alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, può attribuire il godimento della casa familiare al coniuge economicamente più debole, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può comunque essere superiore a nove anni. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.
Ove non ricorrano i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa familiare previsti dal presente articolo, il giudice, a richiesta di parte, emana un